1. L'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 51. - (Servizio di guardia medica). - 1. Per le esigenze di servizio e per garantire alla popolazione detenuta standard assistenziali adeguati è istituito il servizio di guardia medica, che, oltre a garantire le eventuali urgenze ed emergenze, integra il servizio dei medici incaricati, assumendone le funzioni in assenza del medesimo.
2. Il rapporto di lavoro degli operatori del servizio di guardia medica è di tipo libero-professionale.
3. Per ciascun turno di guardia medica espletato spetta al medico un compenso orario da determinare, entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. A tale compenso è aggiunto l'importo obbligatorio previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, pari al 12,50 per cento, di cui il 4,50 per cento a carico del medico e il rimanente 8 per cento a carico dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio e deve tenere conto di un'indennità per il servizio festivo e notturno.